Diverse categorie di lavoratori senza una distinta cassa previdenziale anche molto differenti le une dalle altre, potranno fare richiesta per ottenere il “nuovo” assegno familiare a partire dal 1° febbraio 2020, ossia i lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori autonomi con contratti contributivi particolari e che sono già iscritti all’INPS.
Per ottenere l’assegno familiare infatti l’INPS deve essere l’unico ente previdenziale che riceve i contributi da parte del richiedente,essere iscritti alla gestione separata dell’ente, oltre a versare aliquota contributiva per l’assegno familiare che sarà erogato successivamente. Attraverso il portale dell’INPS, raggiungibile da questo link, a partire dal 1° febbraio sarà quindi possibile presentare la richiesta, in maniera esclusivamente telematica.
Ricordiamo che a partire dall scorsa estate e fino al 30 giugno 2021 sono in vigore dal 1° luglio i nuovi importi e limiti di reddito per gli assegni del nucleo familiare (ANF), regolati in base ai prezzi al consumo. I nuovi livelli sono stati resi ufficiali da una circolare dell’INPS:
La legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2018 e l’anno 2019 è risultata pari allo 0,5 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 con il predetto indice.
Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
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