Modifiche dei contratti delle bollette: ecco cosa si può fare

Le modifiche dei contratti delle bollette delle forniture di luce e gas stanno creando molte polemiche. È notizia di pochi giorni fa l’apertura di istruttorie dell’Antitrust nei confronti di quattro società di gestione. Il decreto Aiuti Bis, all’articolo 3, vieta l’utilizzo improprio delle modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas.

Nei giorni scorsi l’Arera e l’Antitrust hanno chiarito con un comunicato congiunto, cosa i venditori possono fare e cosa non possono fare nella tutela dei consumatori e dei propri interessi. Ne è emerso una sorta di “confine” entro il quale i fornitori possono utilizzare le modifiche unilaterali. Ve lo descriviamo in questo articolo, realizzato grazie alla pubblicazione di un approfondimento de Il Sole 24 Ore.

Cosa dice il decreto Aiuti Bis?

L’articolo 3 del Decreto Aiuti Bis recita così: «Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte». Fino alla stessa data «sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate».

Questo ha di fatto bloccato molti aumenti di molte compagnie, ma chiaramente non di tutte. E molti, spaventati dagli aumenti, hanno scelto di cambiare gestore di fatto sottoscrivendo un contratto che sembrava favorevole, ma che li avrà portati a spendere comunque qualcosa in più.

Cosa può e cosa non può succedere

Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, disciplinate dall’articolo 13 del Codice di condotta commerciale, sono state bloccate se non perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto. Stando a quanto detto dalle due Authority, le clausole contrattuali di variazione unilaterale rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del Dl Aiuti bis.

Nessun blocco previsto per le evoluzioni automatiche del contratto, cioè variazioni che erano già previste alla stipula. Sono in genere le condizioni legate al termine di sconti applicati in avvio di contratto, o per un periodo di esso. Sono in genere condizioni per le quali l’utente ha già espresso il proprio consenso. Possono essere rinnovate anche le condizioni economiche delle offerte Placet, che prevedono condizioni stabilite dall’Autorità. Rientrano in questo caso i rinnovi, che teoricamente non costituiscono una ipotesi di variazione unilaterale, visto che l’utente rinnova il proprio consenso alle eventuali nuove condizioni.

Rinegoziazione e diritto di recesso: cosa sta succedendo

CI sono poi diversi casi di segnalazione di presunte irregolarità da parte dei clienti riguardanti le rinegoziazioni e il diritto di recesso. Nel primo caso l’utente che rifiuta di rinnovare a prezzi superiori ai precedenti si vede recapitare la risoluzione per eccessiva onerosità. Le Authority spiegano che il fornitore non può ritenere risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’Arera.

In caso di recesso in capo al venditore, all’interno del mercato libero, e in contratti con clienti di piccole dimensioni, come forniture domestiche, di bassa tensione, e utilizzo di gas entro i limiti di 200mila standard metri cubi, tale possibilità deve essere espressamente contemplata nel documento contrattuale, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi. Ciò significa che il vostro fornitore nel mercato libero può recedere dal vostro contratto, ma deve darvi sei mesi di tempo per sottoscriverne un altro.

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